La morte di Dio
(F.Nietzsche, La Gaia scienza)
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9 Dicembre 2006, Un Sabato Come Tanti Altri...Per Gli Altri...Non Per Me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'inizio della fine, l'inizio di un lungo tortuoso cammino che so' già per certo segnerà il resto della mia vita. Tutto è iniziato con una telefonata... Ricordo, come se stesse accadendo in questo preciso istante, le parole confuse di chi dall'altro capo della cornetta cercava di dirmi che stavano trasportando d'urgenza mio fratello all'ospedale, perchè si sospettava una temporanea occlusione di una vena del cervello. Il cuore cominciò a battere follemente e pensai: "Non sta capitando a me, è solo un incubo dal quale mi devo ancora svegliare..." Oggi a distanza di oltre 4 mesi, dopo una decina di interventi subiti da un padre di soli 26 anni, non so' cosa darei per sentirmi dire che era solo una vena occlusa temporaneamente. Invece no! Mio fratello è stato operato d'urgenza il 12 dicembre 2006 per un ependimoma maligno al tronco encefalico, un tumore bastardo in un punto ancora più bastardo.
Non so cosa fare e su chi contare (tra i conoscenti/amici), quando succedono queste determinate tragedie, si pensa sempre "non capiterà a me", ma purtroppo capita, e non di rado...
Spero che chi leggerà questo scritto possa avere il giusto pensiero di godersi la vita attimo dopo attimo, è così breve e preziosa che spesso non Le diamo la giusta importanza...
Interpreti: Alfredo Cerruti, Daniele Pace, Tinì Cansino
Sceneggiatura: Ciro Ippolito e gli Squallor
Produzione: Italia 1984; Durata: 98'
Totò Savio interviene al matrimonio di Ascella Pezzata con Cavallo Pazzo e interpreta un parente dello sposo. Si presenta a cerimonia già iniziata, in completo scuro, con la moglie.

Alla base della credenza nella licantropia, ossia nella metamorfosi temporanea o non di un essere umano in lupo o in altre trasformazioni animali, ovviamente ritualmente intese, vi è l’umano desiderio di abbandono all’istinto selvaggio per sondare quelle sensazioni di intenso ritorno alla natura. Ogni cultura ne fornisce diverse rappresentazioni accompagnate da diverse usanze ma con una matrice rituale comune. Per quello che riguarda il classicismo compare, ad esempio la leggenda di Licaone, figlio di Pelasgo, primo re di Arcadia che viene posto da Pausania nella “guida della Grecia” in un contesto rituale di metamorfosi in lupo.
Anche nella letteratura latina compare il mito della trasformazione in animale attraverso Ovidio che nelle sue “Metamorfosi” narra di passaggi di dei in uomini o in animali ma anche di esseri umani in vegetali. Trasformazioni che in diversi contesti assumono diversi significati quali la valorizzazione o la condanna, la temporaneità o la definitività, metamorfosi collettive o altre individuali, volontarie e personali o attraverso un tramite (divinità, stregone ecc...). Si continua poi con altri popoli quali quello indiano in cui lo sciamano attraverso imitazioni dell’animale prescelto, date sia dal travestimento che dal comportamento, celebra rituali con finalità propiziatorie o venatorie a seconda delle cerimonie.
Sopratutto in questo caso, l’imitazione dell’animale (che mischiata al travestimento fornisce chiari simbolismi metamorfici) scandisce l’apprendimento che l’uomo può trarne da esso. Gli indiani osservavano scrupolosamente il comportamento delle bestie nelle varie situazioni e non a caso i loro spiriti guida venivano rappresentati da animali. Nelle antiche popolazioni germaniche e scandinave, i lupi mannari (ulfhednar “uomini vestiti di pelli di lupo”) e i berserkir (guerrieri rivestiti di pelliccia d’orso) rientravano tranquillamente nell’organizzazione della società in qualità di eccezionali combattenti che vestivano di pelli di animali e in occasione della battaglia ne acquistavano il potere, la furia e la maggior resistenza al dolore.
Questi guerrieri compivano pratiche magiche iniziatiche come prove di coraggio, resistenza alla sofferenza fisica e metamorfosi rituale in animale. Naturalmente il fine era quello di avvicinarsi il più possibile all’invincibilità. Abbiamo così visto come i rituali di bestialità abbiano fini diversi quali la trance sciamanica a fini propiziatori e venatori (ossia di vantaggi ottenibili attraverso la ritualità e cerimonie di caccia), la semplice realizzazione del desiderio di ritorno all’origine animale a fini conoscitivi e infine l’utilizzo dell’istinto e della sua forza a scopi guerrieri.
Per ciò che concerne la possessione demoniaca all’interno del sabba, ovviamente differente dal concetto di “possessione diabolica” in uso al cattolicesimo in giustificazione a quelle che invece sono malattie mentali come l’ossessione, la depressione, l’isterismo, essa è magicamente intesa come un richiamo consapevole delle energie primordiali che sussistono in coesione con l’universo ed è correlabile, nella maggior parte dei casi, alla luna piena che illumina splendidamente i boschi. La sua intera fase raccoglie in se la dolce espressione del fecondo ventre materno, il riflesso in essa della luce solare. Noto è anche l’influsso della luna piena sull’aspetto romantico dell’uomo, sull’istinto animale, sulle maree, sul raccolto nei campi, sulla semina e sulla pesca. Non vi è da stupirsi se il suo disco divenne il simbolo della notte, della madre feconda, del culto della luna - madre ossia di Lilith. Passiva nel riflettere il sole ma attiva nelle influenze che esercita sulla terra.
Lucio Fulci
Questo piccolo grande Maestro, autore di alcuni tra i più terrificanti horror del nostro cinema, è stato sempre considerato dalla critica italiana come un autore minore, venendo riconosciuto per i suoi reali meriti solo al'estero (cosa in comune con Mario Bava). Poco prima di morire Fulci si tolse però la soddisfazione di essere "riscoperto" in vita, tant'è che nei suoi ultimi anni amava definirsi come lo "zombi del cinema italiano"... Altra definizione che il Maestro amava usare riferendosi a se stesso era quella di "terrorista di genere": avendo girato fin da giovane un grandissimo numero di pellicole (alcune delle quali per brevità non sono citate nella lista sottostante) ed avendo affrontato in pratica ogni genere possibile, aveva raggiunto un tale livello di esperienza e maturità artistica che pochi altri in Italia potevano vantare. Purtroppo, a causa di budget sempre più ridotti, che comportavano l'utilizzo di attori e collaboratori meno dotati di quelli del suo "periodo d'oro" (i quali avevano costituito una sorta di factory collaborando sempre insieme per molte pellicole), gli ultimi lavori del Maestro non risultano all'altezza di quelli girati negli anni settanta ed ottanta, ma i nostri ricordi resteranno sempre ancorati ai magnifici film a cavallo del 1980 e del 1981, che rappresentano forse la punta più alta raggiunta da Fulci nella sua grande carriera.
Mario Bava
Il Gran Maestro dell'horror italiano nasce come direttore della fotografia e curatore di effetti visivi per molti film italiani ed americani nel periodo d'oro di Cinecittà. Dopo la fortunata collaborazione con l'amico Freda ("inventore" dell'horror made in Italy con il film I vampiri, del quale Bava dirige alcune scene di raccordo), esordisce alla regia nel '60 e gira (purtroppo senza troppe fortuna in patria) alcuni tra i più bei film del nostro cinema di genere, finchè nei primi anni 70 è "costretto" a cedere il passo ai registi della nuovo generazione, primo fra tutti Dario Argento, cui idealmente Bava passerà il testimone nell'80 collaborando ad Inferno. Il suo ultimo lavoro cinematografico, datato 1977, gli viene addirittura commissionato dai produttori come un film "alla Argento" e Bava, ormai stanco dei continui condizionamenti e dei budget sempre più limitati, lascia girare al figlio (già suo aiuto regista da parecchi anni) molte scene del film, che difatti non ha più la tipica "impronta" del Gran Maestro. L'ultimissima "fatica" prima della sua scomparsa è un mediometraggio, girato assieme al figlio per
Dario Argento
Figlio di un produttore cinematografico e di una celebre fotografa, il Messia, dopo un periodo di "tirocinio" come critico cinematografico per alcune testate giornalistiche, scrive alcune sceneggiature (tra cui Metti una sera a cena di Patroni Griffi e C'era una volta il West, scritta con Bertolucci per Sergio Leone) che gli rendono nell'ambiente la notorietà necessaria per poter esordire alla regia nel 70 con un suo soggetto. Celebrato in tutto il mondo come "l'Hitchcock italiano", Argento da Profondo rosso in poi abbandona la redditizia strada del "giallo animalesco" da lui inventata per passare all'horror vero e proprio. Ultimamente (diventato anche produttore e "talent scout" di nuovi registi dell'orrore) ha forse inflazionato un pò troppo il genere, probabilmente per restare fedele alle attese dei suoi fans, ed i suoi ultimi lavori non sono di certo all'altezza della sua fama. Vedremo se con i prossimi lavori riuscirà a creare ancora una volta qualcosa di nuovo ed originale che lo riporti agli "antichi splendori"...
Con il film I vampiri, datato
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998
Art. 1.
Finalita' ed oggetto della legge
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.
Art. 3.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
Art. 4.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
Art. 5.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 6.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed e' integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non gia' rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
O tu, il più sapiente e il più bello degli Angeli, Dio tradito dalla sorte e privato di laudi, o Satana abbi pietà del mio lungo penare!
O Principe dell’esilio, a cui si fece torto, e che, vinto, risorgi sempre più forte, o Satana abbi pietà del mio lungo penare!